L’Ufficio si occupa della sorveglianza sui beni mobili archeologici di interesse culturale: pubblici o appartenenti a privati.
I beni mobili di interesse archeologico di
proprietà privata sono sottoposti alle disposizioni di tutela solo se oggetto di uno specifico provvedimento di “dichiarazione di interesse culturale” ai sensi dell’art. 10 comma 3 e art. 13 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (cosiddetto “vincolo”).
I beni mobili di interesse archeologico di
proprietà pubblica - di enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, persone giuridiche private senza fine di lucro, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti -, sono sottoposti
ope legis alle disposizioni di tutela del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell’interesse culturale ai sensi art. 12. Nelle more della conclusione del procedimento di verifica, i beni sono inalienabili e necessitano della preventiva autorizzazione per interventi di qualsiasi genere.
Dal momento in cui un bene assume formalmente lo status di bene culturale, esso entra a far parte del patrimonio culturale della collettività e rimane sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).
Si ricorda che è vietata l’uscita definitiva dal territorio nazionale dei beni dichiarati di interesse culturale (art. 65), mentre l’uscita temporanea per mostre, esposizioni o restauri deve essere comunque preventivamente autorizzata (artt. 66, 67, 71).
In particolare devono essere inviate all’Ufficio, per l’istruttoria di competenza:
- Comunicazioni inerenti il passaggio di proprietà a titolo gratuito (successioni, donazioni) (art. 59).
- Comunicazioni riguardo degli spostamenti (nel caso dei beni privati mobili) dovuti a cambio di residenza dei proprietari delle opere (art. 21 comma 2).
- Comunicazione del passaggio di proprietà a titolo oneroso. La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dall’avvenuta vendita (art. 59). Il Ministero e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia (artt. 60-62).
- Comunicazione dell’alienazione di beni culturali di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nonché di persone giuridiche private senza scopo di lucro che deve essere autorizzata mediante istanza da inoltrare al Segretariato Regionale e alla Soprintendenza. Sono altresì soggetti ad autorizzazione le costituzioni di ipoteca e di pegno ed i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali. (artt. 54-57). Le prescrizioni e le condizioni contenute nell’autorizzazione devono essere riportate nell’atto di alienazione e vengono trascritte nella Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- Richieste di autorizzazione preventiva per gli interventi di manutenzione e restauro dei beni dichiarati di interesse (art. 21 commi 4 e 5; art. 22)
- Richieste per l’autorizzazione agli spostamenti delle opere d’arte dichiarate di interesse culturale, compresi gli spostamenti temporanei per mostre o vendita (art. 21 comma 1, lett. b, in particolare per l’autorizzazione ai prestiti per mostre si veda la circolare 29/2019 della DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Servizio IV)
Documentazione:
Circolare 29/2019 Direzione Generale Archelogia, Belle Arti e Paesaggio
È disponibile un fac-simile per la comunicazione inerente il possesso o la detenzione di materiale archeologico nella sezione
modulistica
Eventuali istanze cartacee devono essere inviate al seguente indirizzo:
Servizio Tutela Beni Mobili Archeologici
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma
via di San Michele 17 - 00153 Roma
Responsabile
Dott.ssa Antonella Bonini
Contatti
ss-abap-rm@cultura.gov.it
antonella.bonini@cultura.gov.it
Ufficio di Palazzo Massimo, piazza dei Cinquecento, 67 – Roma