Si informa che in base a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27,
tutti i documenti rilasciati dagli Uffici Esportazione che siano giunti a scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2021 restano validi per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19.
Pertanto, coloro che fossero interessati possono richiedere per iscritto, allegando i relativi documenti, le dichiarazioni attestanti l’intervenuta proroga di atti scaduti o in scadenza, prodotti da questo Ufficio Esportazione.
Pubblicato il 20/08/2020
Aggiornato il 11/06/2021